From:
Subject: L 40/2007
Date: Sun, 19 Apr 2009 17:00:11 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/related;
type="text/html";
boundary="----=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730"
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
This is a multi-part message in MIME format.
------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730
Content-Type: text/html;
charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm
L 40/2007

Legge 2 aprile 2007, n. 40
"Conversione in legge, con modificazioni, del =
decreto-legge 31=20
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei =
consumatori, la=20
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit=E0 economiche e la =
nascita di=20
nuove imprese"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del =
2 aprile=20
2007 - Supplemento ordinario n. 91
Legge di=20
conversione
Testo del=20
decreto-legge coordinato con la legge di=20
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, =
n. 7,=20
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione =
della=20
concorrenza, lo sviluppo di attivit=E0 economiche e la nascita di nuove =
imprese, =E8=20
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla =
presente=20
legge.
2. La presente legge entra in vigore il =
giorno=20
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta =
Ufficiale.=20

Testo del decreto-legge coordinato con la =
legge di=20
conversione
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 =
del 2=20
aprile 2007 - Supplemento ordinaario n. 91=20
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione =
sono=20
stampate con caratteri corsivi
Capo I
MISURE URGENTI PER LA =
TUTELA DEI=20
CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di =
telefonia=20
mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori=20
telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle =
tariffe, di=20
garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli=20
effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare il =
confronto tra=20
le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori =
di=20
telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,=20
l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte=20
prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto =
al=20
costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' =
altresi'=20
vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del =
traffico o=20
del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' =
nulla e=20
non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di =
durata di=20
eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il =
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria =
offerta=20
commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni =
dalla=20
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori =
della=20
telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al =
fine di=20
consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni =
determina le=20
modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della =
chiamata=20
da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere=20
l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia =
e di=20
reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla=20
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di =
recedere=20
dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore =
senza=20
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non =
giustificate da=20
costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso =
superiore a=20
trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' =
degli=20
operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti=20
contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente =
decreto=20
entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila=20
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e =
stabilisce le=20
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione =
delle=20
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per =
le=20
garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle =
comunicazioni=20
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259, =
come=20
modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, =
n. 262,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. =
286.
Art. 1-bis.
Misure per il =
mercato delle=20
telecomunicazioni
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni=20
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259, =
dopo il=20
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle=20
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle =
finanze, le=20
autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, =
per un=20
periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un =
dettagliato=20
piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del =
piano=20
viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e =
dall'Autorita' per=20
le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti =
disposizioni=20
comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi=20
autorizzatori".
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e =
sul=20
traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei =
prezzi=20
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai =
consumatori un=20
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, =
nonche' di=20
facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore =
della=20
rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve =
utilizzare i=20
dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete =
e le=20
convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di =
informazione di=20
cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei =
prezzi di=20
vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei =
carburanti=20
presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade =
statali=20
extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei =
gestori=20
degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La =
violazione di=20
tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla =
disciplina=20
del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale =
e=20
autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per =
avvertire,=20
in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che =
gli=20
utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni =
dalla=20
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto,=20
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una =
proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio =
pubblico,=20
nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione =
di=20
strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di=20
convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per =
facilitare la=20
diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle =
tariffe=20
aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle =
tariffe=20
aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza =
sugli=20
effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le =
offerte=20
presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari =
di voli=20
aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri =
oneri=20
aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a =
un=20
numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a =
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. 2. =
A=20
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in =
vigore del=20
presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 =
sono=20
sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei =
prodotti=20
alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. =
109, e=20
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: =
"2-bis.=20
L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di =
scadenza deve=20
figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile =
e in un=20
campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al =
comma 1=20
si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta =
giorni dalla=20
data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti =
confezionati in=20
data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di =
conversione del=20
presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo =
smaltimento delle=20
scorte.
Art. 5.
Misure per la =
concorrenza e per la=20
tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio =
2006, n.=20
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, =
si=20
applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di =
polizze=20
relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in =
vigore=20
della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' =
di=20
adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1=B0 =
gennaio=20
2008.
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle =
assicurazioni=20
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' =
aggiunto, in=20
fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato =
o in=20
caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione =
per=20
mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito =
conserva=20
validita' per un periodo di cinque anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui =
al=20
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i =
seguenti=20
commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di=20
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo =
della=20
medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di =
polizza=20
assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo =
familiare,=20
non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole =
rispetto a=20
quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul =
veicolo gia'=20
assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un =
sinistro, le=20
imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di =
classe di=20
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del =
contraente, che=20
e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la =
liquidazione=20
effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento =
in sede=20
giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' =
principale,=20
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di =
liquidazione=20
parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al =
numero=20
dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a =
seguito=20
di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di =
assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni=20
peggiorative apportate alla classe di merito.".
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui =
al=20
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il =
seguente=20
comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il =
sistema=20
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, =
sulla=20
base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un =
servizio=20
informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al =
consumatore=20
di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione =
relativamente al proprio profilo individuale.".
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il =
secondo=20
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, =
l'assicurato=20
ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con =
preavviso di=20
sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti =
stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data =
di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la =
facolta'=20
di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il =
contratto di=20
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.".
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente =
articolo=20
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta =
salva la=20
facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, =
ovvero,=20
limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata =
dei mutui=20
immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione =
del=20
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il=20
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un =
contratto di=20
mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari =
adibite=20
ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica =
o=20
professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una =
determinata=20
prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma =
1 sono=20
nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai =
contratti di=20
mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei =
consumatori=20
rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del =
codice del=20
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, =
definiscono,=20
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le =
regole=20
generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere =
mediante,=20
in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo =
della penale=20
dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma =
5, la=20
misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita =
entro=20
trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa =
ai sensi=20
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della=20
rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono =
rifiutare la=20
rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la =
riduzione=20
dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 =
e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo;=20
surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di=20
finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la =
non=20
esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del =
creditore=20
non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo =
1202 del=20
codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante =
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al =
credito=20
surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al =
conservatore=20
senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione =
stipulato=20
per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del =
contratto,=20
con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio =
della=20
facolta' di surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto =
non=20
comporta la nullita' del contratto.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente =
articolo=20
non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell'ipotesi =
di cui=20
al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 =
del=20
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne=A8 =
le=20
imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, =
valutato in=20
2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede =
mediante=20
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di =
parte=20
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero =
dell'economia=20
e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, =
quanto a=20
2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009,=20
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni =
di euro=20
per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della =
solidarieta'=20
sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al=20
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, =
anche ai=20
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 =
agosto 1978,=20
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati =
da=20
apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo =
7,=20
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri =
decreti,=20
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-bis.
Disposizioni a =
tutela dei=20
cittadini utenti
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto =
assoluto=20
divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione,=20
produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle =
comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a=20
8-terdecies, del presente decreto.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO =
SVILUPPO=20
IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art.=20
9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato =
presenta=20
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su =
supporto=20
informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al =
presente=20
articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli=20
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle =
imprese=20
ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini =
previdenziali,=20
assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, =
secondo=20
periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della =
partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia =
la=20
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'=20
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' =
notizia=20
alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della =
comunicazione=20
unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e =
all'ufficio=20
del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice =
fiscale=20
e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati=20
definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in =
caso di=20
modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui =
al=20
presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per =
via=20
telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e =
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni =
imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati =
interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, =
entro=20
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di =
conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le =
riforme=20
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle =
finanze,=20
e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di=20
comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del =
Presidente del=20
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni =
nella=20
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo =
economico,=20
dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, =
ai sensi=20
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al =
decreto=20
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro=20
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di =
conversione del presente decreto, sono individuate le regole =
tecniche per=20
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le =
modalita' di=20
presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato =
trasferimento=20
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini =
dei=20
necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a =
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in =
vigore del=20
decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati =
l'articolo 14,=20
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive =
modificazioni, e=20
l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la =
facolta'=20
degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova =
disciplina,=20
di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al =
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da =
parte delle=20
imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente =
articolo, la=20
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della =
tariffa=20
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. =
642, come=20
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e =
successive=20
modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del =
gettito,=20
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con =
il=20
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque =
giorni=20
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente=20
decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la=20
liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire =
la=20
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul =
territorio=20
nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' =
ad=20
assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita'=20
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in =
conformita' al=20
principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli =
articoli 81,=20
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio =
1963, n.=20
161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' =
di=20
estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla =
sola=20
dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello =
unico del=20
comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai =
sensi=20
della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto =
del=20
criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, =
riferiti=20
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al =
rispetto=20
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso =
dei=20
requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la =
conformita' dei=20
locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del =
Ministro=20
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, =
e=20
successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del =
Ministro delle=20
attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola=20
dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da=20
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e =
agricoltura=20
competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti=20
professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti =
salvi, ove=20
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e =
capacita'=20
economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di =
facchinaggio=20
non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui =
alla=20
lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto =
del=20
Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta =
salva la=20
disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione =
e=20
sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al =
presente=20
comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa =
vigente=20
in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del =
decreto=20
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e =
della=20
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, =
come=20
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e =
successive=20
modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di =
autorizzazioni=20
preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di =
residenza, fermo=20
restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale =
previsti=20
dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in =
lettere con=20
indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente,=20
l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere =
negato, ne'=20
subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove =
selettive,=20
salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio =
di=20
riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio =
in=20
relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni =
promuovono=20
sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche =
specializzate=20
in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea =
o=20
diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non =
puo' essere=20
negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta =
salva la=20
previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state =
oggetto del=20
corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di =
guida=20
turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario =
di=20
appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza=20
necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale =
o=20
specifica.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione =
di=20
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale =
territorialmente=20
competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei =
requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli =
standard=20
tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo =
123 del=20
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285, il=20
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a =
vigilanza=20
amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3 =
dell'articolo=20
123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: =
"autorizzazione"=20
e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio =
attivita'" e le=20
parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. =
Al=20
comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285, al=20
primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle =
seguenti:=20
"senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e =
le=20
parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da =
euro=20
10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del =
decreto=20
del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, =
sono=20
abrogati.
5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile =
1992, n.=20
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le =
parole da:=20
"Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: =
"Le=20
persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare=20
l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";
b) al =
comma 5,=20
primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono =
sostituite=20
dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c) =
al comma=20
6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono =
sostituite=20
dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le =
parole:=20
"e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d) al =
comma 13,=20
primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui =
al comma=20
2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio =
attivita'".
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, =
n. 285,=20
al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale=20
dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti:=20
"proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente=20
dell'esercizio, nonche=A8 la gestione diretta dei beni patrimoniali", e =
sono=20
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di =
ulteriori sedi=20
per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere=20
dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione =
della=20
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e =
deve=20
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente =
o=20
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o =
di=20
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in =
possesso=20
dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni =
del=20
presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore =
del=20
presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto=20
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" =
sono=20
sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno =
un'esperienza=20
biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere =
dalla=20
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del =
decreto=20
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' =
od enti,=20
alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile =
1992, n.=20
285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite =
dalle=20
seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole:=20
"L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: =
"L'esercizio=20
dell'autoscuola e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: =
"9-bis.=20
In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del =
titolare, a=20
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato =
potra'=20
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a =
seguito di=20
intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 =
aprile=20
1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le=20
seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi=20
programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e =
degli=20
istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata=20
formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, =
conseguentemente, in=20
materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data =
di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle =
more=20
possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno=20
presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in =
vigore=20
del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile =
1992, n.=20
285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione =
o la=20
formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, =
a fine=20
di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo =
costituisce=20
esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o =
concorre ad=20
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla =
sanzione=20
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. =
Si=20
applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della =
legge di=20
conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o =
piu'=20
direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con =
riguardo=20
alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei =
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, =
l'istruzione=20
e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio =
decreto,=20
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della =
legge di=20
conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel =
quale=20
ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia =
presso la=20
competente amministrazione provinciale, nonche=A8 le modalita' di =
esposizione e=20
informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto sono=20
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali =
incompatibili con=20
le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto le=20
regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e=20
regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio =
1979, n.=20
12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti =
del lavoro=20
non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle =
predette=20
attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che =
operino in=20
Italia in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre =
2005, n.=20
285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni =
di=20
traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' =
distanti piu'=20
di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei =
programmi di=20
esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La =
distanza di 30=20
km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case =
municipali=20
dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione =
di=20
traffico"".
Art. 11.
Misure per il mercato =
del=20
gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas =
naturale, nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi =
operatori,=20
fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento =
europeo e=20
del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello =
sviluppo=20
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da =
emanare=20
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, =
sono=20
determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della =
coltivazione di=20
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per =
l'anno=20
2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso =
il=20
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della =
deliberazione=20
n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta =
Ufficiale n.=20
190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 =
della=20
deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella =
Gazzetta=20
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per =
l'energia=20
elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle =
finanze, di=20
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le=20
modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui =
al=20
primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di =
gas=20
rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo =
3 del=20
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo =
di=20
offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota =
del gas=20
importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura =
rapportata ai=20
volumi complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo =
principi=20
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per =
l'energia=20
elettrica e il gas.
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
Disposizioni urgenti in =
materia=20
di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia=20
scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. =
Semplificazione=20
del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. =
Revoca=20
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta =
velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca =
di atti=20
amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria =
superiore di=20
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive =
modificazioni,=20
i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui =
all'articolo=20
191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile =
1994, n.=20
297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione =
secondaria=20
superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, =
al=20
primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e=20
"tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi =
del liceo=20
artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi =
fabbisogni=20
formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono =
abrogati il=20
comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di =
cui al=20
comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e =
professionali,=20
appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, =
finalizzati=20
istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma =
1; gli=20
istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto=20
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della=20
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento =
con il=20
mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il =
privato=20
sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca =
e con=20
gli enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al =
comma 1-bis,=20
con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della =
pubblica=20
istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto =
1988, n.=20
400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere =
entro il=20
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, =
decorso=20
il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: =
la=20
riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento=20
nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area =
di=20
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; =
la=20
scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di =
apprendimento; la=20
previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli =
allievi nei=20
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei =
economico e=20
tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte =
ore=20
complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, =
lettera f),=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione =
delle=20
discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' =
laboratoriali, di=20
stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema =
dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro =
il 31=20
luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, =
del=20
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, =
le=20
parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono=20
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo =
2009-2010,".
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal =
Ministro=20
della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del =
decreto=20
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui=20
all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare =
organici=20
raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i =
percorsi di=20
istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di =
qualifiche=20
e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un =
apposito=20
repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si =
provvede=20
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a =
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza =
pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel =
rispetto=20
delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere =
costituiti,=20
in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" =
tra gli=20
istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della =
formazione=20
professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del =
sistema=20
dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti =
tecnici=20
superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, =
comma 631,=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla =
base della=20
programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione =
tecnica=20
superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in =
relazione=20
alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I =
"poli",=20
di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste=20
dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo =
stabile=20
e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di =
sostenere le=20
misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi =
sono=20
dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. =
All'attuazione=20
del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, =
strumentali e=20
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori =
oneri per=20
la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a =
statuto=20
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in =
conformita' ai=20
loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del =
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive=20
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) =
all'articolo 15,=20
comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) =
le=20
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e =
grado,=20
statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema =
nazionale di=20
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive =
modificazioni,=20
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e=20
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a =
condizione che il=20
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio =
postale=20
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 =
del=20
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, =
comma 2,=20
dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni =
liberali a=20
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e =
paritari=20
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di =
cui alla=20
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate=20
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento=20
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa =
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la =
deduzione=20
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito =
tramite=20
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento =
previsti=20
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c)=20
all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite =
dalle=20
seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di =
euro per=20
l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si=20
provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'=20
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del=20
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere =
versate=20
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del =
Ministro=20
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore =
del=20
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la =
determinazione=20
delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' =
speciali ai=20
fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante =
corrispondente=20
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, =
della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare,=20
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al =
monitoraggio=20
degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei =
provvedimenti=20
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto =
1978, n.=20
468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi=20
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, =
prima=20
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui =
al=20
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da =
apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due =
anni di=20
applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento =
delle=20
erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 =
non=20
possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva =
delle=20
istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno =
effettuato=20
una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno=20
scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, =
e in=20
particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha=20
effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di =
protezione=20
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. =
196. 8. Le=20
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di =
imposta=20
in corso dal 1=B0 gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le =
parole:=20
"costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione =
secondaria=20
superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al =
medesimo=20
comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono sostituite =
dalle=20
seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma =
622=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";
b) =
all'articolo 2,=20
comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c)=20
all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti =
agli=20
articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" =
fino a: "i=20
fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine =
sono=20
soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del =
testo=20
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno=20
riferimento agli istituti tecnici e professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, =
della legge=20
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del =
medesimo=20
articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti =
ed il=20
risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei =
veicoli,=20
si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non =
spettano=20
in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni =
dalla data=20
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio =
predetti sono=20
estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate =
disposizioni=20
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad =
un=20
demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto e=20
sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero =
del=20
comune dove e' ubicata la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed =
in=20
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto=20
esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a =
garanzia di=20
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente =
alla=20
data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore =
quietanza=20
attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al=20
conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa =
data,=20
secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il =
debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta =
giorni=20
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente =
decreto,=20
con proprio provvedimento determina le modalita' di trasmissione della=20
comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali =
da=20
assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da =
questo=20
addetta o preposta a qualsiasi titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, =
ricorrendo un=20
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al=20
debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla =
scadenza=20
dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile per la=20
rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, =
entro=20
il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede =
all'annotazione=20
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende =
comunque=20
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente =
comma.=20
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore,=20
accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma =
secondo=20
modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza =
della=20
comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla =
cancellazione=20
dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta =
cancellazione rende=20
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al =
comma=20
8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e' =
necessaria=20
l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a =
8-terdecies=20
trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla =
data di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla =
medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies =
per i=20
mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore =
della=20
stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative =
e=20
regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi =
da=20
8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di =
cui ai=20
commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' =
del=20
contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a =
8-duodecies=20
estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione =
del=20
presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla =
medesima=20
data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della =
richiesta=20
della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera=20
raccomandata con avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a =
8-terdecies=20
del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, =
nei=20
casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi =
da enti=20
di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del =
Sistema=20
alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi =
conformi alla=20
normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e =
con=20
limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di =
investimento=20
delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e=20
finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al =
gestore=20
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo =
Stato=20
nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo =
e del=20
debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV =
S.p.A.=20
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla =
tratta=20
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle =
relative=20
interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,=20
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro =
integrazioni e=20
modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al =
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del =
decreto=20
del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 =
T, e=20
successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di =
proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A., =
relativo alla=20
progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei =
Giovi/Milano-Genova,=20
della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma=20
8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse=20
derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors =
in data=20
15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive =
modificazioni ed=20
integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede =
direttamente o=20
tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in =
deroga alla=20
normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, =
degli=20
oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione =
oggetto=20
di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, =
adeguatamente=20
documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto =
1990, n.=20
241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove la revoca =
di un=20
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su =
rapporti=20
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati =
e'=20
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale =
conoscenza=20
o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto=20
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia =
dell'eventuale=20
concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione =
della=20
compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 =
giugno di=20
ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti =
dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies =
a=20
8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle =
opere del=20
Sistema alta velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili =
nelle=20
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di =
Bolzano=20
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di =
attuazione,=20
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda =
della=20
Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie =
rispetto a quelle gia' attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno=20
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale =
della=20
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in =
legge.
Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.
(Soppresso)

------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/scr_parl.gif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------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/indice.gif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------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.camera.it/img/barrait.gif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------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730
Content-Type: image/gif
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Location: http://www.camera.it/img/indice.gif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------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730--