From: Subject: L 40/2007 Date: Sun, 19 Apr 2009 17:00:11 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C9C110.4CF7B730 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm L 40/2007

3D"Indici
Indici delle = leggi=20

Legge 2 aprile 2007, n. 40

"Conversione in legge, con modificazioni, del = decreto-legge 31=20 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei = consumatori, la=20 promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivit=E0 economiche e la = nascita di=20 nuove imprese"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del = 2 aprile=20 2007 - Supplemento ordinario n. 91


Legge di=20 conversione

Testo del=20 decreto-legge coordinato con la legge di=20 conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, = n. 7,=20 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione = della=20 concorrenza, lo sviluppo di attivit=E0 economiche e la nascita di nuove = imprese, =E8=20 convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla = presente=20 legge.

    2. La presente legge entra in vigore il = giorno=20 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta = Ufficiale.=20

 


Testo del decreto-legge coordinato con la = legge di=20 conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 = del 2=20 aprile 2007 - Supplemento ordinaario n. 91=20

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione = sono=20 stampate con caratteri corsivi

 

Capo I
MISURE URGENTI PER LA = TUTELA DEI=20 CONSUMATORI

Art. 1.

Ricarica nei servizi di = telefonia=20 mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori=20 telefonici, televisivi e di servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle = tariffe, di=20 garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli=20 effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare il = confronto tra=20 le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori = di=20 telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,=20 l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte=20 prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto = al=20 costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' = altresi'=20 vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del = traffico o=20 del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' = nulla e=20 non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di = durata di=20 eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il = consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria = offerta=20 commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni = dalla=20 data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori = della=20 telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al = fine di=20 consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.

2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni = determina le=20 modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della = chiamata=20 da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere=20 l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.

3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia = e di=20 reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla=20 tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di = recedere=20 dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore = senza=20 vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non = giustificate da=20 costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso = superiore a=20 trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' = degli=20 operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti=20 contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente = decreto=20 entro i successivi sessanta giorni.

4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila=20 sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e = stabilisce le=20 modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione = delle=20 disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per = le=20 garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle = comunicazioni=20 elettroniche, di cui al decreto legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259, = come=20 modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, = n. 262,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. = 286.

Art. 1-bis.
Misure per il = mercato delle=20 telecomunicazioni

1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni=20 elettroniche, di cui al decreto legislativo 1=B0 agosto 2003, n. 259, = dopo il=20 primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle=20 comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle = finanze, le=20 autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, = per un=20 periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un = dettagliato=20 piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del = piano=20 viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e = dall'Autorita' per=20 le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti = disposizioni=20 comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi=20 autorizzatori".

Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e = sul=20 traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei = prezzi=20 nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai = consumatori un=20 adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, = nonche' di=20 facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore = della=20 rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve = utilizzare i=20 dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete = e le=20 convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di = informazione di=20 cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei = prezzi di=20 vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei = carburanti=20 presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade = statali=20 extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei = gestori=20 degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La = violazione di=20 tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla = disciplina=20 del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.

2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale = e=20 autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per = avvertire,=20 in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che = gli=20 utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.

3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni = dalla=20 data di entrata in vigore della legge di conversione del presente = decreto,=20 al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una = proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio = pubblico,=20 nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione = di=20 strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di=20 convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per = facilitare la=20 diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
Trasparenza delle = tariffe=20 aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle = tariffe=20 aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza = sugli=20 effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le = offerte=20 presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari = di voli=20 aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri = oneri=20 aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a = un=20 numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a = modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. 2. = A=20 decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in = vigore del=20 presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 = sono=20 sanzionati quali pubblicita' ingannevole.

Art. 4.
Data di scadenza dei = prodotti=20 alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. = 109, e=20 successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: = "2-bis.=20 L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di = scadenza deve=20 figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile = e in un=20 campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".

2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al = comma 1=20 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta = giorni dalla=20 data di entrata in vigore del presente decreto. I prodotti = confezionati in=20 data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di = conversione del=20 presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo = smaltimento delle=20 scorte.

Art. 5.
Misure per la = concorrenza e per la=20 tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio = 2006, n.=20 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, = si=20 applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di = polizze=20 relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in = vigore=20 della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' = di=20 adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1=B0 = gennaio=20 2008.

1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle = assicurazioni=20 private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' = aggiunto, in=20 fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato = o in=20 caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione = per=20 mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito = conserva=20 validita' per un periodo di cinque anni".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui = al=20 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i = seguenti=20 commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di=20 stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo = della=20 medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di = polizza=20 assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo = familiare,=20 non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole = rispetto a=20 quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul = veicolo gia'=20 assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un = sinistro, le=20 imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di = classe di=20 merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del = contraente, che=20 e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la = liquidazione=20 effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento = in sede=20 giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' = principale,=20 ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di = liquidazione=20 parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al = numero=20 dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a = seguito=20 di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di = assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni=20 peggiorative apportate alla classe di merito.".

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui = al=20 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il = seguente=20 comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il = sistema=20 tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, = sulla=20 base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un = servizio=20 informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al = consumatore=20 di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione = relativamente al proprio profilo individuale.".

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il = secondo=20 periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, = l'assicurato=20 ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con = preavviso di=20 sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti = stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del = presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data = di=20 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la = facolta'=20 di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il = contratto di=20 assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.".

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente = articolo=20 sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta = salva la=20 facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di = entrata in=20 vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, = ovvero,=20 limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 6.
(Soppresso).

Art. 7.
Estinzione anticipata = dei mutui=20 immobiliari divieto di clausole penali

1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione = del=20 contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il=20 mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un = contratto di=20 mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari = adibite=20 ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica = o=20 professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una = determinata=20 prestazione a favore del soggetto mutuante.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma = 1 sono=20 nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai = contratti di=20 mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente = decreto.

4. (Soppresso).

5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei = consumatori=20 rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del = codice del=20 consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, = definiscono,=20 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le = regole=20 generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere = mediante,=20 in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo = della penale=20 dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma = 5, la=20 misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita = entro=20 trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa = ai sensi=20 dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della=20 rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono = rifiutare la=20 rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di = entrata in=20 vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la = riduzione=20 dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 = e 6.

Art. 8.
Portabilita' del mutuo;=20 surrogazione

1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di=20 finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la = non=20 esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del = creditore=20 non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo = 1202 del=20 codice civile.

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante = surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al = credito=20 surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al = conservatore=20 senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione = stipulato=20 per atto pubblico o scrittura privata.

3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del = contratto,=20 con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio = della=20 facolta' di surrogazione di cui al comma 1. La nullita' del patto = non=20 comporta la nullita' del contratto.

4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente = articolo=20 non comporta il venir meno dei benefici fiscali. 4-bis. Nell'ipotesi = di cui=20 al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 = del=20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne=A8 = le=20 imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, = valutato in=20 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede = mediante=20 corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del = bilancio=20 triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di = parte=20 corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero = dell'economia=20 e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, = quanto a=20 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009,=20 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni = di euro=20 per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della = solidarieta'=20 sociale.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al=20 monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, = anche ai=20 fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 = agosto 1978,=20 n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati = da=20 apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo = 7,=20 secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il = Ministro=20 dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri = decreti,=20 le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis.
Disposizioni a = tutela dei=20 cittadini utenti

1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto = assoluto=20 divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione,=20 produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle = comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a=20 8-terdecies, del presente decreto.


Capo II
MISURE URGENTI PER LO = SVILUPPO=20 IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art.=20 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato = presenta=20 all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su = supporto=20 informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al = presente=20 articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli=20 adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle = imprese=20 ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini = previdenziali,=20 assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, = secondo=20 periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della = partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia = la=20 ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'=20 imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' = notizia=20 alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della = comunicazione=20 unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e = all'ufficio=20 del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice = fiscale=20 e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati=20 definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in = caso di=20 modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui = al=20 presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per = via=20 telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e = agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni = imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati = interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, = entro=20 quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di = conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le = riforme=20 e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle = finanze,=20 e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di=20 comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del = Presidente del=20 Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni = nella=20 pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo = economico,=20 dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, = ai sensi=20 dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al = decreto=20 legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro=20 quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di = conversione del presente decreto, sono individuate le regole = tecniche per=20 l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le = modalita' di=20 presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato = trasferimento=20 telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini = dei=20 necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a = decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in = vigore del=20 decreto di cui al comma 7, primo periodo.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati = l'articolo 14,=20 comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive = modificazioni, e=20 l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la = facolta'=20 degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova = disciplina,=20 di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al = presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da = parte delle=20 imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente = articolo, la=20 misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della = tariffa=20 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. = 642, come=20 sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e = successive=20 modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del = gettito,=20 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con = il=20 Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque = giorni=20 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del = presente=20 decreto.

Art. 10.
Misure urgenti per la=20 liberalizzazione di alcune attivita' economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire = la=20 liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul = territorio=20 nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' = ad=20 assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita'=20 all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in = conformita' al=20 principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli = articoli 81,=20 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.

2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio = 1963, n.=20 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' = di=20 estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla = sola=20 dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello = unico del=20 comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai = sensi=20 della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto = del=20 criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, = riferiti=20 alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al = rispetto=20 dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso = dei=20 requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la = conformita' dei=20 locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del = Ministro=20 dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, = e=20 successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del = Ministro delle=20 attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola=20 dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da=20 presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e = agricoltura=20 competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti=20 professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti = salvi, ove=20 richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e = capacita'=20 economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita' di = facchinaggio=20 non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui = alla=20 lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto = del=20 Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta = salva la=20 disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione = e=20 sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al = presente=20 comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa = vigente=20 in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del = decreto=20 legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e = della=20 normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, = come=20 disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e = successive=20 modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di = autorizzazioni=20 preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di = residenza, fermo=20 restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale = previsti=20 dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in = lettere con=20 indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente,=20 l'esercizio dell'attivita' di guida turistica non puo' essere = negato, ne'=20 subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove = selettive,=20 salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio = di=20 riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio = in=20 relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni = promuovono=20 sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche = specializzate=20 in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea = o=20 diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non = puo' essere=20 negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta = salva la=20 previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state = oggetto del=20 corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di = guida=20 turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario = di=20 appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza=20 necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale = o=20 specifica.

5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione = di=20 inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale = territorialmente=20 competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei = requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli = standard=20 tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo = 123 del=20 codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. = 285, il=20 comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a = vigilanza=20 amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3 = dell'articolo=20 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: = "autorizzazione"=20 e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio = attivita'" e le=20 parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. = Al=20 comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. = 285, al=20 primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite dalle = seguenti:=20 "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti" e = le=20 parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da = euro=20 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del = decreto=20 del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, = sono=20 abrogati.

5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile = 1992, n.=20 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le = parole da:=20 "Le persone fisiche" fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: = "Le=20 persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono presentare=20 l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il titolare";
b) al = comma 5,=20 primo periodo, le parole: "L'autorizzazione rilasciata a chi" sono = sostituite=20 dalle seguenti: "La dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c) = al comma=20 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai" sono = sostituite=20 dalle seguenti: "La dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le = parole:=20 "e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e da coloro";
d) al = comma 13,=20 primo periodo, le parole: "per il rilascio della autorizzazione di cui = al comma=20 2" sono sostituite dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio = attivita'".

5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, = n. 285,=20 al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale=20 dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti:=20 "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente=20 dell'esercizio, nonche=A8 la gestione diretta dei beni patrimoniali", e = sono=20 aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di = ulteriori sedi=20 per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve essere=20 dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione = della=20 capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e = deve=20 essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente = o=20 collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o = di=20 capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in = possesso=20 dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni = del=20 presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore = del=20 presente decreto.

5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto=20 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di guida" = sono=20 sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con almeno = un'esperienza=20 biennale". Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere = dalla=20 data di entrata in vigore della legge di conversione del presente = decreto.

5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del = decreto=20 legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso di societa' = od enti,=20 alla persona da questi delegata" sono soppresse.

5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile = 1992, n.=20 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite = dalle=20 seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole:=20 "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite dalle seguenti: = "L'esercizio=20 dell'autoscuola e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: = "9-bis.=20 In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del = titolare, a=20 quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato = potra'=20 conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a = seguito di=20 intervenuta riabilitazione".

5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 = aprile=20 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono inserite le=20 seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi=20 programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli insegnanti e = degli=20 istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata=20 formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone, = conseguentemente, in=20 materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data = di=20 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle = more=20 possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno=20 presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in = vigore=20 del presente decreto.

5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile = 1992, n.=20 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione = o la=20 formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, = a fine=20 di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo = costituisce=20 esercizio abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o = concorre ad=20 esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla = sanzione=20 amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. = Si=20 applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo".

5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della = legge di=20 conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o = piu'=20 direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con = riguardo=20 alle prescrizioni su locali e orari.

5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei = corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, = l'istruzione=20 e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio = decreto,=20 da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della = legge di=20 conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel = quale=20 ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia = presso la=20 competente amministrazione provinciale, nonche=A8 le modalita' di = esposizione e=20 informazione per l'utenza.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente = decreto sono=20 abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali = incompatibili con=20 le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente = decreto le=20 regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e=20 regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio = 1979, n.=20 12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti = del lavoro=20 non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle = predette=20 attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che = operino in=20 Italia in regime di libera prestazione di servizi.".

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre = 2005, n.=20 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che le relazioni = di=20 traffico proposte nei programmi di esercizio interessino localita' = distanti piu'=20 di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei = programmi di=20 esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La = distanza di 30=20 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case = municipali=20 dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della relazione = di=20 traffico"".

Art. 11.
Misure per il mercato = del=20 gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas = naturale, nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi = operatori,=20 fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento = europeo e=20 del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello = sviluppo=20 economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da = emanare=20 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, = sono=20 determinate le modalita' con cui le aliquote del prodotto della = coltivazione di=20 giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per = l'anno=20 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso = il=20 mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della = deliberazione=20 n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta = Ufficiale n.=20 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui all'articolo 1 = della=20 deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella = Gazzetta=20 Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per = l'energia=20 elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle = finanze, di=20 concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le=20 modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui = al=20 primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di = gas=20 rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo = 3 del=20 decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo = di=20 offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota = del gas=20 importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura = rapportata ai=20 volumi complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo = principi=20 trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per = l'energia=20 elettrica e il gas.

Art. 12.
(Soppresso).

Art. 13.
Disposizioni urgenti in = materia=20 di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia=20 scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. = Semplificazione=20 del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. = Revoca=20 delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta = velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca = di atti=20 amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore

1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria = superiore di=20 cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive = modificazioni,=20 i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui = all'articolo=20 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile = 1994, n.=20 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione = secondaria=20 superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, = al=20 primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e=20 "tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi = del liceo=20 artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi = fabbisogni=20 formativi". Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono = abrogati il=20 comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di = cui al=20 comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e = professionali,=20 appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, = finalizzati=20 istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma = 1; gli=20 istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto=20 dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della=20 Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento = con il=20 mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il = privato=20 sociale, con la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca = e con=20 gli enti locali.

1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al = comma 1-bis,=20 con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della = pubblica=20 istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto = 1988, n.=20 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere = entro il=20 termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, = decorso=20 il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: = la=20 riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento=20 nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area = di=20 istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; = la=20 scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di = apprendimento; la=20 previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli = allievi nei=20 limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei = economico e=20 tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte = ore=20 complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, = lettera f),=20 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione = delle=20 discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' = laboratoriali, di=20 stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema = dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro = il 31=20 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo periodo, = del=20 decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, = le=20 parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono=20 sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo = 2009-2010,".

1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal = Ministro=20 della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del = decreto=20 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di cui=20 all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare = organici=20 raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i = percorsi di=20 istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di = qualifiche=20 e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un = apposito=20 repertorio nazionale.

1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si = provvede=20 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a = legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza = pubblica.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel = rispetto=20 delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere = costituiti,=20 in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" = tra gli=20 istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della = formazione=20 professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della = legge 27=20 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del = sistema=20 dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti = tecnici=20 superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, = comma 631,=20 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla = base della=20 programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione = tecnica=20 superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in = relazione=20 alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I = "poli",=20 di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste=20 dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del = Presidente=20 della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo = stabile=20 e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di = sostenere le=20 misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi = sono=20 dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni. = All'attuazione=20 del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, = strumentali e=20 finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori = oneri per=20 la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a = statuto=20 speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in = conformita' ai=20 loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del = Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive=20 modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) = all'articolo 15,=20 comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) = le=20 erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e = grado,=20 statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema = nazionale di=20 istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive = modificazioni,=20 finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e=20 all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a = condizione che il=20 versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio = postale=20 ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 = del=20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, = comma 2,=20 dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: "o-bis) le erogazioni = liberali a=20 favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e = paritari=20 senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di = cui alla=20 legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate=20 all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento=20 dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa = dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la = deduzione=20 spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito = tramite=20 banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento = previsti=20 dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c)=20 all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono sostituite = dalle=20 seguenti: ", i-quater) e i-octies)".

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di = euro per=20 l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si=20 provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'=20 esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del=20 decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, = dalla=20 legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere = versate=20 all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del = Ministro=20 della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e = delle=20 finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore = del=20 presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la = determinazione=20 delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilita' = speciali ai=20 fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante = corrispondente=20 riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, = della=20 legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad = apportare,=20 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al = monitoraggio=20 degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei = provvedimenti=20 correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto = 1978, n.=20 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi=20 dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, = prima=20 della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui = al=20 presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da = apposite relazioni illustrative.

6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due = anni di=20 applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento = delle=20 erogazioni liberali di cui al comma 3.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 = non=20 possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva = delle=20 istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno = effettuato=20 una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno=20 scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, = e in=20 particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha=20 effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di = protezione=20 dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. = 196. 8. Le=20 disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di = imposta=20 in corso dal 1=B0 gennaio 2007.

8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono = apportate le=20 seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le = parole:=20 "costituito dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione = secondaria=20 superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse; al = medesimo=20 comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono sostituite = dalle=20 seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma = 622=20 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo";
b) = all'articolo 2,=20 comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;
c)=20 all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti = agli=20 articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" = fino a: "i=20 fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine = sono=20 soppresse.

8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del = decreto=20 legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del = testo=20 unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno=20 riferimento agli istituti tecnici e professionali.

8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, = della legge=20 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del = medesimo=20 articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti = ed il=20 risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei = veicoli,=20 si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non = spettano=20 in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni = dalla data=20 della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio = predetti sono=20 estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate = disposizioni=20 anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad = un=20 demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente = decreto e=20 sino al 31 dicembre 2007.

8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre = 2006, n.=20 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le seguenti: "ovvero = del=20 comune dove e' ubicata la sede di lavoro,".

8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed = in=20 deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto=20 esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a = garanzia di=20 obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente = alla=20 data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore = quietanza=20 attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al=20 conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa = data,=20 secondo le modalita' di cui al comma 8-octies e senza alcun onere per il = debitore.

8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta = giorni=20 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente = decreto,=20 con proprio provvedimento determina le modalita' di trasmissione della=20 comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in via telematica, tali = da=20 assicurare la provenienza della stessa dal creditore o da persona da = questo=20 addetta o preposta a qualsiasi titolo.

8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, = ricorrendo un=20 giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al=20 debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla = scadenza=20 dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice civile per la=20 rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, = entro=20 il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede = all'annotazione=20 in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende = comunque=20 conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente = comma.=20 8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore,=20 accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma = secondo=20 modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies ed in mancanza = della=20 comunicazione di cui al comma 8-novies, procede d'ufficio alla = cancellazione=20 dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta = cancellazione rende=20 comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al = comma=20 8-septies.

8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e' = necessaria=20 l'autentica notarile.

8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a = 8-terdecies=20 trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla = data di=20 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla = medesima data decorrono i termini di cui ai commi 8-septies e 8-novies = per i=20 mutui immobiliari estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore = della=20 stessa legge di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative = e=20 regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi = da=20 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le prescrizioni di = cui ai=20 commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e non comportano la nullita' = del=20 contratto.

8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a = 8-duodecies=20 estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione = del=20 presente decreto e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla = medesima=20 data, il termine di cui al comma 8-septies decorre dalla data della = richiesta=20 della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera=20 raccomandata con avviso di ricevimento.

8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a = 8-terdecies=20 del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8 trovano applicazione, = nei=20 casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi = da enti=20 di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del = Sistema=20 alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi = conformi alla=20 normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e = con=20 limiti di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di = investimento=20 delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e=20 finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al = gestore=20 dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo = Stato=20 nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo = e del=20 debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV = S.p.A.=20 dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla = tratta=20 Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle = relative=20 interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,=20 comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro = integrazioni e=20 modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al = Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del = decreto=20 del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 = T, e=20 successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente di = proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A., = relativo alla=20 progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei = Giovi/Milano-Genova,=20 della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma=20 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse=20 derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors = in data=20 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive = modificazioni ed=20 integrazioni.

8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede = direttamente o=20 tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in = deroga alla=20 normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 8-duodevicies, = degli=20 oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di costruzione = oggetto=20 di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, = adeguatamente=20 documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del = presente=20 decreto.

8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto = 1990, n.=20 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove la revoca = di un=20 atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su = rapporti=20 negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati = e'=20 parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale = conoscenza=20 o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto=20 amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia = dell'eventuale=20 concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione = della=20 compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico".

8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 = giugno di=20 ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari derivanti = dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 8-quinquiesdecies = a=20 8-duodevicies, con particolare riferimento alla realizzazione delle = opere del=20 Sistema alta velocita'.

8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili = nelle=20 regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di = Bolzano=20 compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di = attuazione,=20 anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda = della=20 Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie = rispetto a quelle gia' attribuite.

8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno=20 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale = della=20 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in = legge.

Art. 14.
(Soppresso)

Art. 15.
(Soppresso)

 

3D"Ritorno

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